Prima o poi arriva quel momento in cui la tua casa richiede qualche piccola o grande ristrutturazione, come la rimozione di una parete o la creazione di un nuovo bagno. In questo caso, oppure nell’ipotesi in cui tu in voglia apportare dei cambiamenti considerevoli alla tua abitazione o acquistare una casa di vecchia costruzione che richiede una serie di interventi, ti serviranno una serie di autorizzazioni e permessi. Parliamo dei cosiddetti titoli edilizi o abilitativi. Vediamo nel dettaglio cosa sono e a cosa servono.
Quali sono
Questi sono i titoli edilizi che possono servirti:
- Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
- Cil (Comunicazione di inizio lavori non asseverata)
- Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e Scia in alternativa al P.d.C. (Permesso di Costruire)
- Permesso di costruire
La Cila, quando ti serve
La Cila, la Comunicazione di inizio lavori asseverata, ti servirà per interventi che non interessano le parti strutturali dell’edificio e che sono finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità, come ad esempio, nel caso di:
- Manutenzione straordinaria come apertura porte interne e spostamento pareti interne non riguardanti: parti strutturali, volumetria, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, sagoma e prospetti edificio
- Frazionamento e accorpamento con variazione superficie delle singole unità immobiliari e carico urbanistico (no volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento destinazione originaria)
- Opere temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi che siano eseguite in aree interne al centro edificato
- Movimenti di terra non agricoli
- Serre mobili stagionali con strutture in muratura
- Restauro e risanamento conservativo “leggero” (no strutture)
- Realizzazione di pertinenze minori (di volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale)
La Scia, quando ti serve
La Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, (prima si chiamava Dia, Denuncia di inizio attività) potrai richiederla nel caso in cui tu dovessi fare:
- Interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- Interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” compresa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (fatte salve le adeguamento antisismico) e il ripristino degli edifici crollati o demoliti
- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lgs. 42/2004 e non violano le prescrizioni contenute nel P.d.C.
- Varianti ai permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale (conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati)
I lavori realizzati con Scia possono avere inizio lo stesso giorno in cui si presenta la documentazione. Il soggetto che presenta la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista che ha la piena responsabilità della dichiarazione. In alcuni casi, come nel caso di presenza delle domande di condono, la possibilità dell’autocertificazione non è consentita. I diversi Comuni stanno lavorando ancora oggi sul recepimento della normativa nazionale.
L’amministrazione ha 30 giorni per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere adeguamenti e documentazione integrativa. Se alla scadenza dei 30 giorni non si sono ricevute comunicazioni da parte dell’amministrazione, vorrà dire che il titolo diventa valido automaticamente per silenzio-assenso.
Il Permesso di Costruire
Il Permesso di Costruire dovrai richiederlo in questi casi:
- Interventi di nuova costruzione fuori terra o interrati, e ampliamento di quelli esistenti;
- Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria fatti da soggetti diversi dal comune;
- Interventi pertinenziali che le NTA indicano come nuova costruzione, ovvero comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti di telecomunicazione;
- Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ecc…
- Realizzazione di depositi di merci o di materiali, all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
- Interventi ristrutturazione urbanistica
Questo permesso è fondamentale quando l’opera edilizia da realizzare determina un mutamento dell’aspetto e della volumetria dell’immobile, attraverso una struttura di non facile rimozione, come, ad esempio, nel caso di innalzamento di muri perimetrali o di installazione di pannelli di vetro su struttura metallica.
La Scia alternativa al Permesso di Costruire
Ecco gli interventi per cui ti servirà la Scia in alternativa al Permesso di Costruire:
- interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”
- Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
Edilizia libera, nessun adempimento per le PA
Sono sempre di più gli interventi che potrai realizzare senza dover richiedere nulla al tuo Comune e senza fare nessuna segnalazione. Stiamo parlando dei cosiddetti interventi di “edilizia libera”, per i quali non ti servirà dare la comunicazione di inizio lavori. Gli interventi di edilizia libera sono aumentati con il decreto Scia 2, comprendendo anche lavori prima soggetti a Cil. Vediamo quali sono:
- interventi di manutenzione ordinaria (come tinteggiature interne, rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni e sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione)
- installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (rampe)
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (fuori del centro abitato)
- i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al di fuori dei centri storici
- realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro (parchi giochi in strutture private e pubbliche)
- manufatti leggeri in strutture recettive ( ad esempio i gazebo)
Dove si richiedono
Puoi richiedere i titoli edilizi presso l’ufficio Edilizia Privata, chiamata, in alcuni casi, anche sportello unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova il tuo immobile.
Agevolazioni per ristrutturazione
Ti ricordiamo che molti di questi interventi possono usufruire delle agevolazioni.
La disciplina
La disciplina dei titoli edilizi è stata ampiamente rivista verso la fine del 2016. Dal 2017 ci sono state importanti modifiche delle normative. Le Regioni e i Comuni si sono dovuti adeguare alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 222/2016, il cosiddetto decreto Scia 2, che ha introdotto delle novità al Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), permettendo così di snellire le procedure e di semplificare anche la Legge Madia di Riforma delle PA (L. 124/2015).
Ricordati che è fondamentale che questi lavori non comportino una variazione essenziale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.