Bonus facciate 2021, come funziona l’agevolazione?

Bonus facciate 2021, un’occasione imperdibile per riqualificare la facciata della tua casa. Scopri se hai tutti i requisiti per beneficiarne e quali sono gli interventi inclusi nell’agevolazione.

 

Bonus facciate 2021, ecco come funziona l’agevolazione

 

Bonus facciate 2021, come funziona l’agevolazione per la casa?

La tua abitazione riqualificata acquista più valore, oltre a essere una casa più sostenibile per te e per il pianeta. E questo è sicuramente un buon momento per ristrutturare casa.

 

Sono tante le agevolazioni fiscali che il Governo ha messo in campo in questi ultimi anni per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Una delle più importanti è il Superbonus 110%, un provvedimento varato dal Decreto Rilancio, che ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110%, a partire dal primo luglio 2020, per tutti quegli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente o che riducono il rischio sismico dello stesso.

 

Bonus facciate 2021

 

Un’altra agevolazione importante per la riqualificazione della casa è il bonus facciate 2021, previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019 n. 160 e prorogato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 59, legge 30 dicembre 2020 n. 178).

Bonus facciate 2021, come funziona

 

Con il bonus facciate 2021  hai diritto a una detrazione del 90% delle spese documentate e sostenute per determinati interventi, che puoi utilizzare anche come sconto in fattura o attraverso la cessione del credito.

 

Ma come funziona, nel dettaglio, questa agevolazione fiscale? Ecco da dove partire:

 

  • Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi al beneficio
  • Bonus facciate, a chi spetta questa agevolazione

 

Bonus facciate, quali sono gli interventi ammessi a beneficio                                           

Bonus facciate, gli interventi ammessi a beneficio                   

 

Il bonus facciate 2021 include esclusivamente interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Fondamentale è che essi siano situati in centri urbani in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento) dagli attuali strumenti urbanistici.

 

In particolare, la detrazione spetta per:

 

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

 

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 

Questi interventi comprendono:

 

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza di impianto di riscaldamento, e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano, quelli cioè riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

 

Bonus facciate, gli interventi ammessi                                                                   

 

La detrazione, inoltre, spetta anche per:

 

  • le spese sostenute per lacquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio l’effettuazione di perizie e sopralluoghi), il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo ed i diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

 

Se gli interventi riguardanti la facciata sono influenti dal punto di vista termico ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie lorda disperdente (come da es. nel caso di posa del cappotto termico esterno), l’intervento dovrà rispettare i criteri di efficienza energetica, anche in ordine alla trasmittanza termica, attualmente in vigore.

 

Anche per questi interventi è prevista la procedura di verifica e controllo dell’ENEA per opere di riqualificazione energetica.

 

La detrazione del bonus facciate 2021 non può essere applicata agli edifici che si trovano in diverse zone territoriali omogenee quali ad es. la zona “C” (zona di espansione), la zona “D” (zona produttiva) o la zona “E” (zona agricola).

 

Il bonus facciate 2021 non spetta neppure nel caso di interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né nel caso idi interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

 

Bonus facciate, a chi spetta questa agevolazione

Bonus facciate, a chi spetta

 

Puoi usufruire di questa detrazione fiscale in qualità di:

 

  • persona fisica,  anche come esercente arti e professioni;
  • ente pubblico e privato che non svolge attività commerciale;
  • società semplice;
  • associazione tra professionisti;
  • soggetto che consegue reddito d’impresa (qui rientrano: persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

 

Come soggetto beneficiario devi possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio degli interventi.

 

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Bonus facciate, puoi beneficiarne?

 

Come soggetto beneficiario della detrazione devi:

 

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto (come definiti dalla legge 76/2016), sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

 

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

 

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

 

Hai diritto alla detrazione anche nel caso in cui tu:

 

  • sia il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • decida di eseguire i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

Se vuoi approfondire maggiormente, consulta la guida Bonus facciate dell’Agenzia delle Entrate.